Documenti di Policy Regionale
Aiuti di Stato
La Notifica alla Commissione Europea per gli Aiuti di Stato
Gli interventi di Regione del Veneto definiti nel Piano operativo hanno previsto il finanziamento di opere infrastrutturali da realizzarsi a carico di operatori privati di telecomunicazioni, per l’attivazione di servizi a Banda Larga. Il finanziamento regionale costituisce un Aiuto di Stato ed ha l’intento specifico di garantire la sostenibilità degli investimenti privati qualora non possa essere raggiunta tramite l’utilizzo di sole risorse private.
Tali aree sono considerate a “fallimento di mercato” e la localizzazione degli interventi in tali aree ha costituito una condizione imprescindibile per l’approvazione comunitaria dell’aiuto pubblico richiesto. Le progettualità del Piano Operativo si sono quindi rivolte alle aree montane, rurali e periferiche del territorio regionale in cui, a causa delle condizioni geografiche che rendono ingenti gli investimenti infrastrutturali e a causa di un massa critica di potenziali utenti non sufficiente per la sostenibilità di tali investimenti, gli operatori di telecomunicazione non intendono predisporre piani di estensione della rete e dei servizi a Banda Larga nel breve e medio periodo.
Nel rispetto delle condizioni poste dall’Unione Europea, la Regione del Veneto ha provveduto a notificare, partire dal mese di luglio 2007, alla Commissione Europea gli interventi e la modalità di finanziamento scelta, mediante l’Aiuto di Stato N442/2007. A seguito della notifica, la Commissione Europea ha richiesto degli elementi informativi di dettaglio attraverso Nota n. D/53395 del 16 agosto 2007, a cui Regione del Veneto ha dato risposta in data 12 settembre 2007. In data 24 ottobre 2007, la Commissione Europea ha approvato l’aiuto di stato in esame con decisione C(2007)5105.
La scelta del cofinanziamento pubblico è in linea con il così detto “modello scozzese”, derivante dalle esperienze europee in materia di infrastrutturazione del territorio per il superamento del digital divide. Compatibilmente con la definizione di aiuto di stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lettera C del Trattato CE (State Aid n. 307/2004), e con le indicazioni rilevate dalla Commissione Europea sugli elementi preferenziali per la compatibilità di un intervento alla normativa stessa (Commisione Europea, “Digital Divide Forum Report: broadband access and public support in under-served areas”, luglio 2005), le indicazioni operative che verranno prese in considerazione per l’erogazione del finanziamento e l’attuazione degli interventi, sono le seguenti:
- Attivazione dell’intervento pubblico unicamente nelle aree ove è dimostrato il fallimento del mercato e con l’obiettivo di garantire la sostenibilità economica dell’investimento.
- Definizione di un prezzo di mercato e di livelli di servizio comparabili con quelli presenti nelle aree in cui vengono già offerti servizi a Banda Larga.
- Neutralità tecnologica dell’intervento.
- Sfruttamento delle infrastrutture esistenti. Gli operatori potranno avvalersi di proprie infrastrutture già esistenti, crearne di nuove, acquistarle od affittarle da una terza parte.
- Accesso alla infrastruttura di rete da parte di altri operatori. Sarà rispettata la normativa italiana in tema di garanzie di accesso alle reti pubbliche da parte degli operatori di comunicazione. L’offerente sarà quindi obbligato ad offrire servizi di connettività agli altri operatori di comunicazione che vogliano attivare servizi nell’area (wholesale). Tale rete rimarrà di proprietà dell’aggiudicatario.
- Meccanismo di rientro dei capitali nel caso l’investimento sia più redditizio del previsto. Qualora venissero riscontrati introiti maggiori, o costi minori, rispetto a quelli previsti da parte dell’operatore aggiudicatario, verrà previsto un meccanismo di riduzione del finanziamento.
- Esistenza di un accorto piano di monitoraggio, per garantire la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del progetto da parte dell’offerente.







